RLS

Riferimenti normativi
D.M. 16/01/1997 – D. Lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico della Sicurezza) – D. Lgs. 106/09 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08).

Destinatari
Lavoratori che svolgono il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all’interno dell’azienda di cui sono dipendenti.

Obiettivi
Formare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sui temi relativi al ruolo che egli è destinato a svolgere in ambito aziendale, attraverso la conoscenza del panorama legislativo vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, l’acquisizione delle tecniche di comunicazione e dei principi che sottendono una corretta gestione delle relazioni industriali.

Articolazione del percorso formativo
Il corso ha una durata di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Aggiornamento
L’articolo 37 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., comma 11, introduce l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
La durata dell’aggiornamento periodico non può essere:

  • inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano fino 50 lavoratori
  • inferiore a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori


Modalità di erogazione
Il corso di formazione per RLS – prima formazione e aggiornamento – è erogabile in presenza o in webinar videoconferenza sincrona. E’ ammessa la modalità e-learning FAD asincrona solo se previsto dal CCNL applicato ai lavoratori (All. V, Accordo Stato Regioni del 7 Luglio del 2016).

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