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NUOVA PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE – Obblighi e Procedure

A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore il nuovo sistema di patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Lo prevede espressamente il nuovo art. 27 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), come modificato dall’art. 29, comma 19 del Decreto Legge n. 19 del 2024 (“Decreto PNRR 4”).
Il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 (decreto attuativo relativo alla patente a crediti) stabilisce le modalità di presentazione delle domande, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi, e i criteri per l’assegnazione, l’aumento e il recupero dei crediti.

Si rammenta che tale misura ha come obiettivo principale il miglioramento della sicurezza nei cantieri e il contrasto al lavoro irregolare.

Che cos’è la patente a crediti?

Il nuovo sistema introduce l’obbligo di disporre di una patente digitale per operare nei cantieri. Tale patente viene assegnata con un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti nel corso del tempo, in base all’anzianità dell’impresa e agli investimenti in materia di sicurezza e formazione.
Ogni impresa e lavoratore autonomo dovrà disporre di almeno 15 crediti per operare nei cantieri edili.

Quali sono i soggetti interessati?

La patente è obbligatoria per “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a)” ovvero qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X:

Sono esclusi dall’obbligo della patente i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri, etc.) o le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Come richiederla?

La domanda per ottenere la patente a crediti potrà essere presentata a partire dal 1° ottobre 2024 tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). La richiesta può essere fatta, mediante SPID o CIE, direttamente dal legale rappresentante dell’impresa o da un delegato (inclusi i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, CAF), autocertificando il possesso di alcuni requisiti, ovvero:

  • iscrizione alla Camera di commercio
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
  • possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)
  • designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

In data 23 Settembre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emesso una circolare esplicativa con le prime indicazioni operative sul rilascio della patente a crediti per i cantieri.
Come misura transitoria, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. (Per scaricare il modello modificabile pubblicato dall’INL, da poter inoltrare via PEC, Clicca qui)
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024, e pertanto, entro tale data, è obbligatorio presentare la domanda per il rilascio della patente a crediti attraverso il portale dedicato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dal 1° novembre 2024, dunque, l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inoltrata via PEC non sarà più sufficiente per lavorare in cantiere.

Sospensione e revoca della patente

La patente può essere sospesa o revocata in diverse circostanze:

  • Sospensione: in caso di infortuni mortali o con inabilità permanente sul cantiere, se accertata la responsabilità grave del datore di lavoro, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi.
  • Revoca: nel caso di dichiarazioni false o non veritiere, la patente può essere revocata, e sarà possibile richiederla nuovamente solo dopo 12 mesi.

Incremento dei crediti

Il sistema di attribuzione dei crediti si basa su:

  • Anzianità dell’impresa: ogni due anni senza decurtazioni viene assegnato 1 credito aggiuntivo (fino a un massimo di 20 crediti).
  • Investimenti in sicurezza e formazione: fino a 40 crediti possono essere guadagnati grazie a investimenti specifici in materia di sicurezza, come la formazione dei lavoratori (particolarmente rilevante per i lavoratori stranieri) o l’adesione a un SGSL conforme UNI EN ISO 45001.

Crediti decurtati

Il punteggio della patente subisce decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi previsti dall’Allegato I-bis del D.lgs. 81/2008 (omessa elaborazione DVR, omessa elaborazione PEE, omessi formazione e addestramento, etc.).

Come recuperare i crediti decurtati

In caso di decurtazione di crediti a causa di violazioni delle norme di sicurezza, esiste la possibilità di recuperare fino a 15 crediti, previa valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Il recupero è subordinato all’adempimento di obblighi formativi e all’attuazione di misure correttive nei cantieri.

E’ possibile operare in cantiere senza patente a crediti?

Non è possibile operare nei cantieri temporanei o mobili con un punteggio inferiore a 15 crediti. Alle imprese o ai lavoratori autonomi sprovvisti di patente a crediti o con un numero di crediti inferiore a 15 può essere applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del Testo Unico sulla Sicurezza, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

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