Il 12 Gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge n.203 del 13 dicembre 2024.
Il provvedimento è di ampio raggio e comprende disposizioni trasversali in materia di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, risoluzione dei rapporti di lavoro, procedimenti di conciliazione.
Nello specifico, l’Art.1 apporta modifiche al D. Lgs. 81/2008, ed in particolare ai seguenti articoli:
- Introduzione Art. 14 – bis “Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro”:
- Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Modifiche all’Art. 41 “Sorveglianza sanitaria”:
- La visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, non è più obbligatoria ma a discrezione del medico che ne valuta la necessità al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Il medico competente, in sede di visita preventiva, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari, deve tenere conto degli esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria, “al fine di evitarne la ripetizione”.
- Modifiche all’Art. 65 “Locali sotterranei o semi-sotterranei”:
- In deroga al comma 1 che vieta di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, è consentito l’uso di tali locali quando le lavorazioni da svolgere non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi e siano garantite le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
- Il datore di lavoro non dovrà più chiedere il preventivo consenso all’organo di vigilanza, ma comunicherà tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti; i locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione.
- Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
La legge 203/2024, oltre che le disposizioni riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, integra disposizioni inerenti alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti.
A titolo esaustivo, si riporta di seguito uno schema dei restanti Articoli previsti dalla Legge e dei relativi contenuti:
Art. 2 – Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Art. 3 – Restituzione delle somme versate dall’INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto
Art. 4 – Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici
Art. 5 – Comunicazioni di decesso all’Istituto nazionale della previdenza sociale
Art. 6 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione
Art. 7 – Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne
Art. 8 – Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali
Art. 9 – Disposizioni in materia di flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro
Art. 10 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro
Art. 11 – Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali
Art. 12 – Indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni
Art. 13 – Durata del periodo di prova
Art. 14 – Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
Art. 15 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
Art. 16 – Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative
Art. 17 – Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti
Art. 18 – Unico contratto di apprendistato duale
Art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 20 – Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
Art. 21 – Assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità
Art. 22 – Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili
Art. 23 – Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
Art. 24 – Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Art. 25 – Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva
Art. 26 – Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house
Art. 27 – Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
Art. 28 – Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego
Art. 29 – Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto
Art. 30 – Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia
Art. 31 – Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali
Art. 32 – Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche
Art. 33 – Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia
Art. 34 – Permessi non retribuiti per i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali
Per approfondimenti, si rimanda alle seguenti fondi istituzionali:
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