Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza: pubblicata la legge 13 dicembre 2024 n.203 “Disposizioni in materia di lavoro”

Il 12 Gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge n.203 del 13 dicembre 2024.

Il provvedimento è di ampio raggio e comprende disposizioni trasversali in materia di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, risoluzione dei rapporti di lavoro, procedimenti di conciliazione.

Nello specifico, l’Art.1 apporta modifiche al D. Lgs. 81/2008, ed in particolare ai seguenti articoli:

  • Introduzione Art. 14 – bis “Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro”:
  • Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     

  • Modifiche all’Art. 41 “Sorveglianza sanitaria”:
  • La visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, non è più obbligatoria ma a discrezione del medico che ne valuta la necessità al fine di verificare l’idoneità alla mansione.  Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

     

  • Il medico competente, in sede di visita preventiva, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari, deve tenere conto degli esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria,  “al fine di evitarne la ripetizione”.

     

  • Modifiche all’Art. 65 “Locali sotterranei o semi-sotterranei”:
  • In deroga al comma 1 che vieta di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, è consentito l’uso di tali locali quando le lavorazioni da svolgere non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi e siano garantite le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.

     

  • Il datore di lavoro non dovrà più chiedere il preventivo consenso all’organo di vigilanza, ma comunicherà tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti; i locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione.

     

  • Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.


La legge 203/2024, oltre che le disposizioni riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, integra disposizioni inerenti alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti.

A titolo esaustivo, si riporta di seguito uno schema dei restanti Articoli previsti dalla Legge e dei relativi contenuti:

Art. 2 – Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Art. 3 – Restituzione delle somme versate dall’INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto

Art. 4 – Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici

Art. 5 – Comunicazioni di decesso all’Istituto nazionale della previdenza sociale

Art. 6 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione

Art. 7 – Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto,  interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne

Art. 8 – Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali

Art. 9 – Disposizioni in materia di flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro

Art. 10 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro

Art. 11 – Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali

Art. 12 – Indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni

Art. 13 – Durata del periodo di prova

Art. 14 – Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile

Art. 15 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato

Art. 16 – Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative

Art. 17 – Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti

Art. 18 – Unico contratto di apprendistato duale

Art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 20 – Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro

Art. 21 – Assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità

Art. 22 – Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili

Art. 23 – Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

Art. 24 – Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Art. 25 – Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva

Art. 26 – Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house

Art. 27 – Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Art. 28 – Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego

Art. 29 – Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto

Art. 30 – Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia

Art. 31 – Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali

Art. 32 – Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche

Art. 33 – Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia

Art. 34 – Permessi non retribuiti per i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali

Per approfondimenti, si rimanda alle seguenti fondi istituzionali:


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