DLGS 231, DALL’INAIL LE LINEE DI INDIRIZZO PER VALUTARE I RISCHI SUL LAVORO

Rappresentazione realistica delle attività potenzialmente rischiose, identificazione concreta dei responsabili di processo, valutazione oggettiva delle performance sulla base di un attento esame delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, identificazione ed attuazione delle azioni correttive.

Immagine Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del d.lgs. 231/01

Queste le indicazioni fornite dall’Inail nelle “Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro” diffuse il 20 giugno scorso e previste dall’articolo 25-septies del Dlgs 231/2001.

L’Inail pone l’attività di audit, al centro del modello e la metodologia indicata può essere utilizzata in tutte le tipologie di azienda. La rilevazione del rischio così eseguita non mira a fornire un valore assoluto di bontà organizzativa, ma a dare all’organizzazione indicazioni su quali sono le aree del proprio modello organizzativo e gestionale in cui è necessario adeguare i livelli di rischiosità, nell’ottica del miglioramento continuo.

Le linee di indirizzo Inail, appunto, hanno la dichiarata finalità di rappresentare «uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti» e, al contempo, di «fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative».

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