PROCEDURE RELATIVE AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (artt. 38 - 42 D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente (MC) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del d.lgs. 81/08 e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MC giustificata sulla base dei rischi lavorativi e del possibile nesso con la patologia accusata. La richiesta del lavoratore, scritta, dovrà, quindi, essere argomentata
2. La pianificazione degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria avviene secondo procedure che prevedono l’invio e/o lo scambio di comunicazioni con un referente aziendale le cui generalità e contatti devono essere comunicati al MC e alla S.I.M. SRL ed esclusivamente scrivendo a sorveglianzasanitaria@sim626.it.
Si fa presente che l’invio di richieste e/o comunicazioni a indirizzi e-mail differenti o effettuate con altre modalità potrebbero non essere correttamente gestite esonerando pertanto il MC e la S.I.M. SRL dalla responsabilità per qualsivoglia sanzione e/o contravvenzione comminata in seguito all’accertamento da parte egli Organi di Vigilanza di inadempimenti in materia di sorveglianza sanitaria.
3. Per la nomina del MC, necessaria per avviare la Sorveglianza Sanitaria, la S.I.M. SRL invia, con le modalità di cui al punto 2, un modello di nomina con le generalità del MC, che deve essere copiata su carta intestata dell’Azienda, compilata con i dati aziendali mancanti, firmata a cura del Datore di lavoro e inviata alla S.I.M. SRL per essere messa alla firma del MC il quale provvederà alla datazione della nomina. Non è possibile inviare a visita medica o, più in generale, assolvere agli adempimenti della sorveglianza sanitaria senza una nomina del MC in corso di validità.
4. Il Piano sanitario aziendale è elaborato dal MC in esito alla valutazione dei rischi e contiene indicazioni relative alle tipologie di accertamenti sanitari e loro periodicità in funzione delle mansioni e rischi specifici presenti in azienda.
È obbligo, pertanto, dell’Azienda comunicare tempestivamente, con le modalità di cui al punto 2, eventuali variazioni al documento di valutazione dei rischi e/o la presenza di nuovi fattori di rischio in precedenza non contemplati che possano richiedere la variazione del piano sanitario aziendale da parte del MC.
Nei casi di MC coordinato è obbligo dell’Azienda comunicare tempestivamente, con le modalità di cui al punto 2, il piano sanitario aziendale elaborato dal MC coordinatore senza il quale non è possibile inviare a visita medica o, più in generale, assolvere agli adempimenti della sorveglianza sanitaria.
5. Procedure per la pianificazione del Calendario delle visite mediche:
a) per le nuove assunzioni, l’Azienda deve comunicare tempestivamente, con le modalità di cui al punto 2, i dati anagrafici e la mansione del lavoratore prima dell’assunzione qualora voglia, discrezionalmente, procedere con una visita medica preventiva in fase preassuntiva oppure prima dell’avvio alla mansione specifica, obbligatoriamente, qualora il lavoratore sia stato già assunto e vigilare sulla corretta programmazione delle visite poiché l’obbligo della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa, rimane in capo al Datore di lavoro che in nessun caso può avviare il lavoratore ad una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria prima del rilascio della idoneità in seguito a visita del MC;
Per l’assunzione di lavoratori ex L 68/99 (categorie protette), al momento della visita preventiva dovrà essere fornito al MC:
– Verbale della Commissione di prima istanza,
– Relazione sulle capacità funzionali residue dell’invalido redatta dalla Commissione ex L 104/92.
b) per il rinnovo dei giudizi di idoneità è previsto che le visite mediche periodiche vengano programmate in base al piano sanitario e alle mansioni svolte dal lavoratore e la S.I.M. SRL. procede ad inviare notifiche, con le modalità di cui al punto 2, tramite le quali porta a conoscenza l’Azienda delle imminenti scadenze proponendo date e sedi per la convocazione a visita e indicando gli eventuali accertamenti sanitari da svolgere e le relative modalità.
Se per il rinnovo dei giudizi di idoneità la richiesta dovesse avvenire, con le modalità di cui al punto 2, direttamente dall’azienda, la stessa è tenuta a vigilare sulla corretta programmazione delle visite poiché l’obbligo della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa, rimane in capo al Datore di lavoro che in nessun caso può permettere che il lavoratore svolga una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria senza una idoneità in corso di validità rilasciata in seguito a visita del MC;
c) Per le visite mediche per rientro dopo 60 o più giorni di inabilità temporanea (malattia/infortunio) è obbligo dell’azienda comunicare, con le modalità di cui al punto 2, al MC tutti i casi di pertinenza fornendo le informazioni necessarie alla loro pianificazione; in seguito a quanto sopra l’azienda riceverà comunicazione contenente una proposta di data per la visita medica la cui congruità temporale dipende esclusivamente dalla tempestività e completezza delle informazioni fornite dall’Azienda al MC.
Qualora la documentazione certificativa INAIL relativa ad infortuni o tecnopatie indichi la necessità di una valutazione dell’idoneità da parte del MC, indipendentemente dal superamento del limite di inabilità di 60 giorni fissato dal D.lgs. 106/09, l’Azienda fornirà copia della documentazione al MC in modo che questi possa valutare se sussistano le condizioni per assimilare il caso a quelli previsti dall’art. 41 c 2 c).
d) I lavoratori dovranno essere informati sulla possibilità di chiedere, per iscritto, una visita medica ex art 41 c 2) D.lgs. 81/08, anticipando ogni documentazione che consenta al MC un’adeguata valutazione per la successiva visita medica al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
In seguito alla richiesta di visita, pervenuta con le modalità di cui al punto 2 e a seguito di valutazione della opportunità da parte del MC, il lavoratore riceverà comunicazione contenente una proposta di data per la visita medica.
La possibilità di chiedere visite mediche in ragione di patologie è possibile soltanto per i dipendenti che svolgono mansioni associate a rischi valutati o tabellati e, quindi, sottoposti a sorveglianza sanitaria.
e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (*)
(*) si fa riferimento a quanto contenuto nel titolo IX del D. Lgs.81 che riguarda i rischi derivanti dall’esposizione a “sostanze pericolose”. Il Titolo IX del Decreto è composto da tre “Capi”: Il Capo I concerne la “Protezione da agenti chimici” e prevede all’art.229 comma 2 lettera c la visita alla cessazione del rapporto di lavoro; Il Capo II concerne la protezione da “agenti cancerogeni e mutageni” per i quali non è prevista alcuna visita alla cessazione dell’esposizione o del rapporto di lavoro ( ma vi è l’obbligo, alla cessazione del rapporto di lavoro, di consegna di copia della cartella al lavoratore e di invio di questa all’ISPESL ora INAIL) e della informazioni ai lavoratori, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa; Il Capo III concerne la “Protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto” e prevede all’art.259 comma 2 la visita alla cessazione del rapporto di lavoro.
f) Le sedi per le visite mediche sono quelle indicate in fase di convocazione e sono in via prioritaria quelle della S.I.M. SRL. Sedi differenti come ad esempio quella dell’Azienda devono essere concordate di volta in volta con il MC e valutate nel rispetto di precisi requisiti economici e di idoneità dei locali. Nelle giornate di visita, all’Azienda è sempre indicato un orario indicativo cui il lavoratore deve presentarsi senza per questo voler significare che sia stato fissato un appuntamento temporale poiché il turno è sempre fisico e per ordine di arrivo.
g) In seguito alla firma da parte del MC del giudizio di idoneità lo stesso verrà inviato, con le modalità di cui al punto 2, all’Azienda che avrà cura di archiviarlo nella documentazione aziendale e consegnarne una copia al lavoratore.
6. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria comporta l’applicazione di sanzioni per il datore di lavoro:
a) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 Euro a 5.699 Euro, per la mancata valutazione dello stato di salute dei lavoratori ai fini dell’assegnazione delle mansioni specifiche.
b) Ammenda da 2.192 Euro a 4.384 Euro, per la mancata attivazione del piano di sorveglianza sanitaria nei casi obbligatori.
c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 Euro a 4.932 Euro, per l’assegnazione della mansione specifica al lavoratore prima di ricevere il giudizio di idoneità dal medico competente.
7. Precisazioni finali:
a) Le visite mediche di cui al punto 5 non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla Legge 300/70.
b) Il Datore di lavoro o gli uffici amministrativi, per le mansioni assoggettate a sorveglianza sanitaria, non possono accettare documentazione sanitaria dai lavoratori, fatti salvi i certificati di malattia INPS, quelli di inabilità o prosecuzione di infortunio ed i certificati di malattia professionale.
c) Il MC qualora ritenesse necessario un approfondimento diagnostico per esprimere il giudizio di idoneità, sospenderà il giudizio, indicando, nel loro certificato di idoneità, l’accertamento necessario.
d) La visita è preceduta dal consenso al trattamento dei dati sensibili, richiesto al lavoratore previa nota informativa, come da norme vigenti.